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ORDO VIDUARUM

Diocesi di Piacenza-Bobbio

Lo statuto

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                                    Ordo   Viduarum                      
Diocesi di Piacenza Bobbio

 

Statuto

 


Titolo I °          Denominazione     ” Ordo Viduarum “

 

Art. 1.   Torna  ad essere oggi praticata anche la consacrazione delle vedove, queste persone, mediante il voto di castità perpetua quale segno del Regno di Dio, consacrano la loro condizione per dedicarsi alla preghiera e al servizio della Chiesa nell’Ordo Viduarum     (Vita Consecrata   n.7)

 

Art. 2    La  vocazione  specifica non è di vivere insieme, ma di  accettare  una certa solitudine. Il riconoscersi come chiamate da Dio a testimoniare la vedovanza consacrata fa nascere una vera comunione spirituale tra di loro  che si traduce in amicizia fraterna e calorosa nel rispetto delle  differenze.

 


Titolo  II°           Scopo

 

Art. 1.        L’Ordo Viduarum è una forma di consacrazione che permette alle vedove di vivere più profondamente la consacrazione battesimale e la  vocazione propria al matrimonio.  La morte del loro marito non ha distrutto il loro amore fondato sul sacramento, la loro prova è per loro una chiamata di Dio ad appartenere a Lui senza condizione e senza riserve dentro questa nuova tappa della loro vita coniugale.             

 

Vivono in mezzo al mondo e assumono i tre consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza.

 

Art. 2.       La chiamata come vedova a ricevere dalla Chiesa la benedizione sulla sua vita consacrata è personale e individuale.

 

Art. 3.      Tale chiamata è riconosciuta e accolta come dono dalla Chiesa che benedice la vedova con il Rito Liturgico di Benedizione, presentandola ai fedeli come segno  profetico, compiuto dal Vescovo alla presenza del  popolo di Dio.

 

Art. 4.         La benedizione del Vescovo Diocesano  inserisce la vedova nel1′ Ordo Viduarum della Chiesa Italiana. La vedova  sarà iscritta nell’Albo diocesano

 

Art. 5.      La vedova, mediante la benedizione , acquisisce una particolare identità  nella comunità ecclesiale, che è chiamata a sostenerla nel cammino di fedeltà alla vocazione ricevuta

 

Art. 6.    La  benedizione ricevuta impegnerà le vedove a vivere nella fedeltà la loro    missione. Dedicandosi ad un concreto popolo di Dio, la vedova consacrata condivide la vita, la spiritualità, il cammino della Chiesa di Piacenza – Bobbio, assimila il magistero del Vescovo in modo attivo e responsabile, ne fa proprie le indicazioni portandole a compimento secondo i suoi doni e  capacità, esercita il ministero della consolazione,  e dell’accoglienza, promuove la pastorale vedovile nell’ambito della pastorale della famiglia.

 

Art. 7     La chiamata alla santità attraverso ” L’Ordo Viduarum ” comporta in concreto una grande fedeltà alla preghiera liturgica e personale, ai tempi dedicati alla Parola di Dio e alla contemplazione, alla adorazione eucaristica, alla  celebrazione frequente del Sacramento della Riconciliazione e il ricorso umile e fiducioso alla direzione spirituale e la partecipazione ai momenti formativi dell’Ordo, particolarmente l’esperienza residenziale annuale.

 

Si mette sotto la protezione di Maria “esempio sublime di consacrazione ” (Vita Consecrata 28)

 


Titolo III°           Ammissione, obblighi e diritti

 

Art 1.     Essere stata sposata nel sacramento. 

 

Art.2      Essere dotata di un buon livello di maturità umana e comprovata testimonianza di fede cristiana.

 

Art.3.    Circa l’età della candidata non sarà preso in considerazione tanto il dato anagrafico quanto  il cammino spirituale e la credibilità   della persona chiamata   a testimoniare   questo   carisma.

 

Art. 4.   La domanda  di ammissione al  cammino spirituale dell’Ordo va rivolta al Vescovo che esprime l’accettazione.

 

Art. 5.    L’ammissione a tale cammino avviene dopo che la vedova ha avuto un colloquio con il Delegato incaricato dal Vescovo, che sarà pure garante sia del cammino  di discernimento e di formazione, sia della vita delle consacrate

 

Art. 6.    La durata del periodo  di discernimento verso la consacrazione temporanea è biennale, per quella  perpetua è quinquennale.

 

Art. 7    Nel tempo pasquale, e possibilmente nella settimana dell’Ascensione del Signore  << poiché nel tuo Figlio asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te e noi viviamo nella speranza di raggiungerlo >>,  è chiesto al Vescovo di benedire la consacrazione temporanea e il rinnovo annuale  dei voti  di  quante   si consacrano a Dio nella forma

 

dell’ Ordo Viduarum.  

 

Art. 8   La consacrazione temporanea ha la durata di un anno, è preceduta dall’incontro individuale col Vescovo, comporta di assumere i tre consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza e inserisce temporaneamente nell’Ordo Viduarum e viene celebrata in forma privata davanti al Vescovo.

 

Art. 9.   Il rinnovo annuale di chi ha  già fatto la consacrazione temporanea o perpetua avviene con la benedizione del Vescovo, in forma privata. Prima della consacrazione perpetua e pubblica è necessario l’incontro individuale col Vescovo, negli altri incontri è facoltativo.

 


Titolo IV °            Organi  dell’Ordo Viduarum

 

Art.1.    Garanzia di comunione ecclesiale è il Vescovo diocesano. A lui spetta, oltre al discernimento vocazionale, di “benedire” le vedove chiamate ( secondo il rito liturgico approvato), di assicurare la cura pastorale e l’attenzione vigile sul loro cammino.

 

Il Vescovo esprime la sua attenzione e sollecitudine di Pastore e Padre per il cammino delle consacrate sia con interventi diretti, sia attraverso  quelli del suo Delegato

 

Art. 2.     I’Ordo diocesano  è coordinato da una  responsabile scelta al suo interno, che abbia emesso i voti perpetui e sarà  riconosciuta dal Vescovo.

 

L’incarico di responsabile ha la durata di cinque anni, è rinnovabile una sola volta, decade per cessazione,  dimissioni o rimozione per giusta causa.

 

Art. 3.    Solo per giusta causa e col consenso del Vescovo, la consacrata può mantenere segreto il proprio nuovo stato di vita, e in tal caso  tutte le consacrate ne prenderanno atto.

 

art. 4     Il confronto sul “servizio”, possibile a ciascuna, verrà motivato e progettato in comunità, e questo servirà a purificarlo, a condividerlo e a renderlo fecondo.

 

Art. 5      Solo  per    giusta causa  col  consenso del Vescovo la consacrata coi  voti    perpetui     può lasciare o essere dimessa   dall’Ordo Viduarum

 

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